Statuto
STATUTO APPROVATO DALL' ASSEMBLEA DEL 18 DICEMBRE 2022
Art. 1 NATURA GIURIDICA
Il dominio collettivo denominato “ASUC Terlago”, nel comune di Vallelaghi nella provincia di Trento, è una proprietà collettiva di antica origine, dotata di personalità giuridica di diritto privato, disciplinata dal presente statuto, dai suoi regolamenti applicativi nonché dagli usi e consuetudini locali, per il godimento e l’amministrazione del patrimonio collettivo appartenente alla collettività dei residenti nel territorio del comune catastale di Terlago. Nel rispetto dei principi della Costituzione italiana e dell’ordinamento giuridico vigente, il dominio collettivo gode di autonomia statutaria e nell’elaborazione dei propri regolamenti si attiene e si ispira alle sue consuetudini secolari.
Art. 2 FINALITÁ
Il Dominio collettivo si propone di godere in modo indiviso e di amministrare a fine socioeconomico produttivo, nell’interesse della collettività titolare, il patrimonio collettivo di cui è titolare la collettività che risiede nel territorio e di organizzare le proprie attività con i principi di solidarietà nel rispetto delle leggi, degli antichi usi, delle consuetudini e delle tradizioni, con il fine di:
a. garantire la partecipazione attiva della collettività titolare all’organizzazione e alla gestione dei beni costituenti il patrimonio, sviluppando la cultura dei beni collettivi, ritenendo quest’ultima patrimonio immateriale irrinunciabile per conferire valore e significato al proprio operato;
b. conservare e migliorare i beni agro-silvo-pastorali ed ogni altro bene mobile e immobile della collettività tutelando e valorizzando l’assetto ambientale del territorio;
c. tutelare il patrimonio culturale e del paesaggio e l’utilizzo di risorse rinnovabili nei limiti della sostenibilità e per i bisogni degli utenti titolari;
d. gestire i beni ed amministrare i proventi che derivano dal patrimonio, al fine di soddisfare prioritariamente i particolari diritti della collettività, tra i quali il diritto di pascolo, di legnatico, di erbatico, di cavar sassi e pietre e di stramatico, il diritto alla salute e alla qualità della vita derivanti dalle esternalità positive ascrivibili al bene ambientale con l’obiettivo di promuovere il miglioramento e lo sviluppo socioeconomico della Collettività titolare dei diritti.
Art. 3 SEDE
Il Dominio collettivo ha sede nel territorio del comune catastale di Terlago, nel comune di Vallelaghi, nella provincia di Trento.
Art. 4 STEMMA
Lo stemma del dominio collettivo ASUC Terlago è la traccia del punzone metallico, anticamente utilizzato, che porta la dicitura Communitas Trilaci conservato presso gli archivi del comune di Vallelaghi, di forma ovale, che riporta tre rematori a bordo di altrettante imbarcazioni circondate da vegetazione lacustre.
Art. 5 IL PATRIMONIO COLLETTIVO
Il patrimonio del dominio è costituito:
a. dai beni immateriali, consistenti nei valori di solidale appartenenza ad una compatta comunità insediata su un proprio territorio sempre ben salvaguardato, nonché dai beni costituenti il patrimonio storico ed artistico;
b. dai beni materiali, consistenti nelle acque e nelle terre a prevalente destinazione agro-silvo-pastorale di originaria acquisizione, anche acquistati successivamente, aventi identica destinazione, e caratterizzati da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e imprescrittibilità;
c. dai beni materiali, mobili ed immobili, che sono liberamente disponibili.
Art. 6 COLLETTIVITÀ
Sono titolari dei diritti collettivi di godimento tutti gli abitanti residenti da almeno 5 anni nel territorio del comune catastale di Terlago.
Art. 7 DIRITTI E DOVERI DEI TITOLARI DEI DIRITTI COLLETTIVI DI GODIMENTO
I titolari esercitano i loro diritti in modo indiviso sui beni del dominio collettivo.
I titolari hanno diritto di:
a. elettorato attivo e passivo per la costituzione degli organi sociali;
b. partecipare all’assemblea;
c. partecipare attivamente alla gestione del dominio collettivo e, se eletti, agli organi del medesimo;
d. godere delle risorse del dominio come disciplinato dai rispettivi regolamenti attuativi.I titolari hanno altresì il dovere di:
a. concorrere al raggiungimento dei fini statutari;
b. partecipare alla vita del dominio collettivo e agli impegni assunti in esso;
c. collaborare alla manutenzione e conservazione del patrimonio.
Art. 8 AVENTI DIRITTO AL VOTO
Ha diritto al voto in assemblea uno tra i titolari maggiorenni di ogni nucleo famigliare come da anagrafe del comune di Vallelaghi e secondo apposita lista redatta dal comitato e contenente:
a. cognome e nome dei titolari raggruppati per i rispettivi nuclei famigliari
b. luogo e data di nascita
c. indirizzo di residenza
d. data di acquisizione della residenza
La lista degli aventi diritto è depositata presso la sede dell’Ente.
La lista è soggetta a revisione annuale ovvero, in via straordinaria, prima della data fissata per le elezioni per il rinnovo delle cariche amministrative.
Art. 9 ORGANI DELL’ENTE
Gli organi dell’Ente sono:
l’assemblea;
il comitato di gestione;
il presidente;
il Collegio dei Probiviri.
Art. 10 ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti gli aventi diritto come dalla lista all’art. 8.1 del presente statuto
L’assemblea è convocata dal comitato di gestione, con propria deliberazione, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
L’avviso di convocazione dell’assemblea, con l’ordine del giorno degli argomenti da trattare, viene dato mediante manifesti da affiggere nelle vie e piazze principali del paese e/o della frazione ed anche mediante pubblicazione sul sito web dell’Ente.
Le riunioni dell’assemblea sono valide se in prima convocazione intervengono almeno il 50% degli aventi diritto. In seconda convocazione, che deve avvenire almeno 24 ore dopo l’orario previsto per la prima convocazione, l’assemblea può deliberare qualsiasi sia il numero dei presenti.
I nuclei famigliari momentaneamente impediti possono inviare all’assemblea, tramite delega scritta, un/a titolare maggiorenne appartenente ad un altro nucleo.
Delle adunanze dell’assemblea viene redatto il relativo verbale sottoscritto dal presidente e da una verbalizzante e conservato nell’apposito registro.
L’assemblea delibera a maggioranza semplice dei presenti con voto palese, salvo che determinate circostanze non richiedano il voto segreto
Le motivazioni di eventuali posizioni contrarie alle proposte in esame all’assemblea devono essere esplicitate e verbalizzate.
Art. 11 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea, dotata dei poteri di autonormazione di cui all’art.1 lett. b della L.168/2017:
a. elegge il collegio dei Probiviri;
b. approva lo statuto e le sue modifiche con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti;
c. approva e modifica i regolamenti;
d. approva il bilancio consuntivo;
e. approva i programmi di indirizzo amministrativo e gestionale;
f. approva ogni altro atto di straordinaria amministrazione e su ogni argomento che, pur di competenza del comitato di gestione, sia demandato ad essa da quest’ultimo;
g. autorizza gli interventi di ristrutturazione o costruzione di fabbricati da parte del dominio collettivo;
h. autorizza le istanze dirette a consentire i mutamenti di destinazione del patrimonio vincolato (sospensione) per periodi superiori ai 9 anni ;
i. autorizza le istanze di estinzione del vincolo di uso civico, assicurando comunque al patrimonio collettivo la primitiva consistenza;
l. approva i provvedimenti di sospensione dei diritti nei confronti del presidente e del comitato di gestione o di singoli soggetti aventi diritto nel caso in cui siano accertate gravi regolarità;
m. dichiara la sfiducia nei confronti del comitato di gestione o del presidente;
n. approva le liti autorizzando il presidente a stare in giudizio, eccezion fatta per i provvedimenti urgenti e cautelari, nonché per la riscossione delle entrate patrimoniale del dominio collettivo.
Art. 12 Il COMITATO DI GESTIONE
Il comitato di gestione (o più semplicemente comitato) viene eletto dall’assemblea con scrutinio segreto.
Il comitato di gestione è composto da 5 consiglieri, resta in carica 5 anni ed esercita tutte le funzioni necessarie per la corretta gestione del patrimonio e dei diritti della collettività del dominio collettivo “ASUC Terlago” a norma del presente statuto e dei regolamenti di gestione e di esercizio, conformemente alle regole e consuetudini praticati dalla Comunità.
In caso di convocazione delle elezioni, il comitato resta comunque in carica, limitatamente all’adozione degli atti di ordinaria amministrazione, sino alla proclamazione dei nuovi eletti.
Il Consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti individuali, entro dieci giorni dalla data della proclamazione degli eletti, convoca il nuovo comitato di gestione per eleggere il presidente.
Il comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 13 COMPITI DEL COMITATO DI GESTIONE
Il comitato di gestione è organo amministrativo esecutivo delle deliberazioni assunte dal Dominio collettivo e deliberativo per i suoi compiti statutari.
Le sedute sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Compiti statutari del comitato di gestione sono tutti quelli non compresi tra i compiti espressamente di competenza dell’assemblea tra i quali:
a. l’elezione del presidente;
b. l’aggiornamento della lista degli aventi diritto;
c. la nomina o assunzione del Segretario e del Tesoriere;
d. l’eventuale nomina e assunzione del personale;
e. il conferimento di incarichi professionali per la redazione di progetti di opere e per consulenze;
f. l’approvazione del Piano di Gestione Forestale Aziendale dei beni silvo-pastorali;
g. le modalità di utilizzazione o vendita dei tagli boschivi ordinari;
h. le assegnazioni dei diritti d’uso (uso interno) come da regolamenti del dominio collettivo;
i. gli atti di ordinaria gestione finanziaria;
l. la predisposizione del programma d’attività annuale ed eventualmente pluriennale da proporre alla assemblea per l’approvazione;
m. autorizza le istanze dirette a consentire i mutamenti di destinazione del patrimonio vincolato per periodi fino ai 9 anni:
n. l’autorizzazione di interventi di manutenzione, anche straordinaria, di fabbricati da parte del Dominio collettivo;
o. predisposizione dei bilanci consuntivo e preventivo;
p. compilazione ed aggiornamento, ogni anno, degli inventari dei beni mobili ed immobili, specificandone la consistenza, provenienza, destinazione e disponibilità.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, i restanti consiglieri, entro 10 giorni, nominano il primo dei non eletti come risultante dalla più recente consultazione avvenuta ai fini della costituzione del comitato stesso.
Ai componenti del comitato spetta il rimborso delle spese sostenute in dipendenza del mandato.
Art. 14 PRESIDENTE DELL’ENTE: RUOLO E NOMINA
Il presidente è il legale rappresentante del Dominio ed è eletto dal comitato di gestione, tra i suoi membri, nella prima seduta.
In caso di temporaneo impedimento viene sostituito dal Consigliere delegato o da quello più anziano.
In caso di dimissioni dalla sola carica di presidente del Dominio, il comitato provvede entro dieci giorni alla nomina di un nuovo presidente tra i propri membri.
In caso di dimissioni dalla carica sia di presidente che di consigliere, o a seguito di decesso, i restanti consiglieri nominano entro dieci giorni il primo dei non eletti nella più recente consultazione. Successivamente il comitato di gestione così integrato provvede immediatamente alla nomina di un nuovo presidente del Dominio collettivo tra i suoi componenti.
Art. 15 COMPITI DEL PRESIDENTE
Il presidente è il legale rappresentante del Dominio, ha poteri di firma e di rappresentanza in giudizio, in ogni grado e sede di giurisdizione, sempre nei limiti di quanto deliberato dall’assemblea e dal comitato di gestione.
Il presidente convoca l’assemblea dei titolari, dà esecuzione alle deliberazioni e tutela in generale gli interessi del Dominio collettivo.
Al termine del mandato, il presidente rende conto della sua gestione all’assemblea dei titolari.
Art. 16 COLLEGIO DEI PROBIVIRI: RUOLO E NOMINA
Il collegio dei probiviri vigila sull’andamento interno del dominio collettivo e sui rapporti con altri soggetti esterni a questo.
Il collegio dei probiviri opera in piena indipendenza e risponde, per il tramite dei suoi componenti, esclusivamente all’assemblea.
Il collegio dei probiviri è composto di 3 membri di comprovata competenza in materia di revisione legale, contabilità e/o amministrazione, eletti dall’assemblea prioritariamente tra i titolari residenti da almeno 10 anni che non ricoprano altre cariche del dominio e che non abbiamo rapporti di parentela entro il quarto grado civile con i componenti del comitato.
Il collegio dei probiviri nomina al suo interno un presidente.
Il collegio delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 17 COMPITI DEL COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Il collegio dei probiviri deve controllare l’amministrazione del dominio collettivo, vigilare sull’osservanza della legge, dello statuto e dei regolamenti, accertare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del bilancio sia alle risultanze dei libri e delle scritture contabili che a corretti criteri di valutazione.
Il collegio dei probiviri è convocato dal suo presidente, delibera con il voto favorevole di almeno due suoi membri e può chiedere l’assistenza del Segretario.
Il collegio dei probiviri revisiona il conto consuntivo entro un mese dalla consegna da parte del comitato, con facoltà di esaminare tutti gli atti che ad esso si riferiscono e riferisce in assemblea sull’andamento del dominio.
I verbali delle deliberazioni e degli accertamenti, sottoscritti dagli intervenuti, dovranno risultare in apposito registro.
Nei casi in cui lo ritenga opportuno, il presidente del dominio potrà invitare i Probiviri a partecipare alle riunioni del comitato stesso.
Art. 18 USO DEL PATRIMONIO DEL DOMINIO COLLETTIVO
Sono considerati diritti di uso collettivo i diritti consuetudinari necessari alla sopravvivenza della Comunità e gli altri diritti da essi derivanti a seguito di nuove esigenze familiari. Tali diritti sono:
a. il legnatico da opera (uso interno) o diritto al legname per la riparazione e costruzione di edifici;
b. il legnatico da ardere, o diritto alla legna per il riscaldamento domestico, detta “part”;
c. il pascolo, o diritto all’utilizzo dei pascoli;
d. il tagliare erba;
e. lo stramatico o diritto di raccogliere erba secca e foglie per la lettiera degli animali;
f. il cavar sassi e sabbia, o diritto di escavazione di sassi e sabbia in luoghi a ciò adatti designati dall'amministrazione.Sono inoltre considerati nuovi diritti nuovi diritti di uso collettivo:
a. il diritto a vivere in un ambiente salubre
b. il diritto alla qualità della vita derivante dalle esternalità positive del bene ambientale
c. altri potenziali diritti di utilizzo sostenibile delle risorse del dominioE’ vietata la vendita o la cessione a terzi, a qualsiasi titolo, anche gratuito, dei prodotti oggetto dei diritti consuetudinari ed il loro utilizzo per scopi diversi da quelli per cui sono stati legittimamente richiesti, escluso ove diversamente espresso in questo Statuto o relativi Regolamenti (pascolo, legnatico…)
Dopo aver assicurato l’esercizio del diritto di pascolo e tagliar erba, nei limiti di quanto stabilito dal diritto consuetudinario, l’assemblea può consentire che nell’assegnazione dei pascoli venga data preferenza ai titolari del dominio collettivo rispetto agli estranei.
Il presidente, sentito il comitato di gestione, può in qualsiasi momento imporre condizioni e cauzioni o interdire o limitare l’uso di particolari beni, per evitare che siano arrecati danni ai beni del patrimonio.
Art. 19 PUBBLICITÀ DEGLI ATTI
Tutti gli atti assunti dal Dominio Collettivo devono formare oggetto di apposita deliberazione, da conservare in originale, ed essere pubblicate presso l’albo del Dominio Collettivo per una durata di 10 giorni.
Tutti i titolari possono prendere visione ed ottenere copia, dietro specifica richiesta, delle deliberazioni e dei regolamenti.
In tutti i casi in cui le norme dello Statuto o dei Regolamenti del Dominio collettivo richiedano la pubblicazione agli albi di atti, delibere o verbali, i medesimi devono essere pubblicati contemporaneamente on line anche sul sito web dedicato.
Art. 20 REGOLAMENTI
L'attività del Dominio collettivo è disciplinata, oltre che dalle norme del presente Statuto, dalle disposizioni di regolamenti approvati per materie di interesse del dominio collettivo e dalle norme cogenti in materia.
Art. 21 TUTELA DELL’AUTONOMIA E RAPPORTI CON ALTRI ENTI
Il comitato di gestione deve promuovere tutte le azioni idonee a salvaguardare i diritti ed interessi del dominio, nei confronti dello Stato Italiano, della Regione Trentino-Alto Adige, della provincia autonoma di Trento, nonché di tutti gli enti locali operanti nel territorio del Dominio collettivo.